Quando si parla di bonus ristrutturazione al 50% è bene chiarire che le pavimentazioni esterne rientrano nella detrazione fino a un massimale di 96.000€ come somma totale della spesa.
Il bonus per i pavimenti esterni è disponibile solo per alcuni casi e beneficiari. Vediamo insieme quali.
Bonus pavimenti esterni
Il bonus sui pavimenti esterni rientra nella lista di lavori di ristrutturazione che possono godere della detrazione al 50%.
Tale bonus può essere applicato:
- Alle singole unità abitative;
- Agli spazi esterni condominiali.
Per quanto riguarda le prime, la nuova pavimentazione o la sostituzione della preesistente prevede la modifica della superficie e dei materiali. Per i condomini, invece, riguarda il rifacimento della pavimentazione esterna con dimensioni e materiali uguali a quelli già esistenti.
Il bonus sui pavimenti esterni spetta ad un’ampia platea di beneficiari contribuenti assoggettati all’IRPEF. È possibile accedere al bonus da parte di:
- Proprietari e nudi proprietari;
- Usufruttuari o titolari del diritto di abitazione;
- Locatari;
- Soci di cooperative divise e indivise;
- Imprenditori individuali;
- Soggetti che producono reddito in forma associata.
Può beneficiare di tale agevolazione anche il familiare convivente di chi possiede l’immobile purché sostenga le spese e intesti i bonifici e le fatture a proprio nome. In questa categoria rientrano:
- Il coniuge separato intestatario dell’immobile dell’altro coniuge;
- Il componente dell’unione civile;
- Il convivente more uxorio che non è proprietario dell’immobile né di un contratto di comodato.
Tutti i lavori inerenti al bonus per i pavimenti esterni devono essere saldati con pagamento tracciabile. È dunque possibile scegliere tra bonifico bancario o postare oppure con carta di credito. Tutte le ricevute devono essere conservate per possibili controlli futuri da parte dell’Agenzia dell’Entrate e i documenti da non dimenticare sono:
- Domanda di accatastamento;
- Ricevute di pagamento dell’IMU;
- Delibera assembleare che apporvi i lavori eseguiti su parti comuni;
- Dichiarazione di consenso di chi possiede l’immobile all’esecuzione dei lavori.
La scheda delle spese sostenute deve essere inviata entro i 90 giorni dalla realizzazione dell’Enea, soprattutto nel caso in cui gli interventi comportino un risparmio energetico.
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